Con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito indicazioni importanti riguardo all’inquadramento previdenziale dei content creator, un settore fino ad oggi privo di riferimenti normativi chiari. Questa iniziativa mira a risolvere le incertezze riguardanti il regime contributivo applicabile a questi professionisti, stabilendo criteri concreti per determinare il corretto inquadramento previdenziale.
La necessità di una disciplina specifica
Fino all’emissione della Circolare n. 44, i content creator si trovavano in una situazione di ambiguità normativa che complicava la loro posizione lavorativa e fiscale. La mancanza di linee guida precise aveva generato confusione sul tipo di obbligo previdenziale da rispettare e sulle modalità per iscriversi ai vari enti gestori.
L’INPS ha quindi ritenuto fondamentale intervenire per colmare questo vuoto interpretativo e fornire un quadro normativo più definito. I criteri stabiliti nella circolare si basano su parametri concreti legati alle modalità operative degli autori digitali piuttosto che su classificazioni astratte delle loro attività.
Criteri per identificare l’obbligo previdenziale
La Circolare dell’INPS chiarisce che l’individuazione della gestione previdenziale corretta dipende da diversi fattori chiave: le modalità con cui viene svolta l’attività, il contenuto delle prestazioni fornite, il modello organizzativo adottato dai creatori e come percepiscono i redditi derivanti dal loro lavoro.
In particolare, se un content creator opera come lavoratore autonomo ma senza una struttura imprenditoriale definita, dovrà iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questo è valido anche se l’attività è occasionale ma genera un reddito annuale pari o superiore a 5.000 euro.
Content creator nel settore commerciale/terziario
Quando invece i creatori operano in forma imprenditoriale — utilizzando mezzi produttivi significativi rispetto al proprio apporto personale — vengono considerati parte del settore commerciale o terziario e devono iscriversi alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.
Un esempio tipico è quello dei creatori che monetizzano attraverso banner pubblicitari o vendendo contenuti digitali direttamente ai consumatori. In questi casi, la struttura organizzativa gioca un ruolo cruciale nell’identificazione dell’obbligo contributivo.
Content creator nel Fondo Pensioni per Lavoratori dello Spettacolo
La Circolare affronta anche situazioni particolari dove le attività dei content creator hanno caratteristiche artistiche o culturali significative. In tali circostanze — indipendentemente dalla finalità promozionale o commerciale — è prevista l’iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo .
Questo aspetto riguarda principalmente coloro che producono contenuti audiovisivi su commissione con scopi pubblicitari o promozionali; essendo considerati lavoratori dello spettacolo devono seguire specifiche normative relative ai contributivi pensionistici.
Digital marketing: obblighi specifici da seguire
Particolare attenzione viene data anche al campo del digital marketing nella circolare INPS; infatti molti contenuti promozionali sono diffusi tramite blog e social network sotto forma di foto e video commentati dagli stessi creators. È importante sottolineare come tali contenuti debbano essere chiaramente identificabili come pubblicità secondo le normative vigenti sulle comunicazioni commerciali.
I creators sono tenuti a segnalare esplicitamente quando stanno presentando materiale promozionale utilizzando hashtag appropriati o altre indicazioni chiare sulla natura dei loro post sui social media.
Esclusioni dall’iscrizione al FPLS
Non tutti i content creators rientrano sotto la categoria degli artistici; alcune attività non hanno finalità pubblicitaria diretta ed escludono quindi dall’iscrizione al FPLS quelle situazioni dove si produce solo visibilità personale senza alcun coinvolgimento artistico significativo nel prodotto finale offerto agli utenti.
Per queste ultime circostanze rimane valida la possibilità d’iscrizione alla Gestione Separata INPS qualora sussistano gli elementi necessari a qualificarsi come lavoro autonomo.
La recente circolare rappresenta dunque un passo avanti verso maggiore chiarezza normativa nel panorama professionale dei content creators; tuttavia restano aperte questioni interpretative fondamentali soprattutto riguardo ai confini tra attività promozionale ed artistica necessitando così ulteriormente monitoraggio legislativo futuro.