L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito indicazioni importanti riguardo al calcolo del limite di spesa per accedere alla detrazione del 75% prevista per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La risposta, datata 7 aprile 2025, n. 89, affronta questioni frequenti che sorgono quando gli interventi interessano più edifici con accessi comuni. In particolare, si chiarisce se la presenza di un solo accesso pedonale e carrabile possa limitare il beneficio e se il bonus si applichi anche agli edifici non residenziali.
Calcolo del bonus barriere architettoniche per edifici autonomamente accatastati
La questione è emersa da un’istanza presentata da un contribuente proprietario di due fabbricati distintamente accatastati: uno in categoria B/5 e l’altro in categoria C/6 . Entrambi gli edifici sono privi di accesso autonomo e l’intervento progettato prevede opere esterne comuni come percorsi accessibili e automazione dei cancelli, conformemente al D.M. n. 236/1989.
Il contribuente ha chiesto chiarimenti sul corretto limite di spesa su cui calcolare la detrazione ai sensi dell’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020 . L’Agenzia ha risposto evidenziando che nel caso specifico non si applicano le restrizioni introdotte dal D.L. n. 212/2023 poiché la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata è stata presentata prima della scadenza fissata al 30 dicembre 2023.
Inoltre, è stato confermato che la detrazione del 75% può essere applicata anche a edifici non residenziali esistenti, a condizione che gli interventi siano conformati alle normative vigenti indicate nel D.M. n. 236/1989.
Limiti di spesa in caso di più edifici con accesso comune
Un aspetto cruciale riguarda il limite di spesa applicabile quando ci sono più fabbricati autonomamente accatastati ma con accesso comune. Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, il tetto massimo si applica a ciascun edificio individualmente anziché all’intero complesso immobiliare.
Nel caso specificato dal contribuente, i due fabbricati rientrano nella tipologia prevista alla lettera a) del comma 2 dell’articolo citato sopra; ciò implica una soglia massima detraibile pari a €50mila per ciascuna unità immobiliare coinvolta negli interventi previsti dalla normativa.
Pertanto, senza alcun vincolo normativo che imponga una considerazione unitaria dell’intervento sull’intero complesso edilizio, prevale l’autonomia catastale degli immobili coinvolti nell’operazione edilizia.
Di conseguenza, il totale della somma riconosciuta come detraibile ammonta a €100mila: questo valore deriva dalla moltiplicazione dei €50mila disponibili per ciascun edificio per le due unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dal progetto approvato tramite CILA.
Queste informazioni forniscono quindi chiarezza ai contribuenti riguardo alle modalità operative necessarie per beneficiare della detrazione fiscale legata all’eliminazione delle barriere architettoniche nei propri immobili.