La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, numero 89 del 7 aprile 2025, chiarisce le modalità di applicazione del bonus del 75% per lavori eseguiti su edifici distinti ma con accesso condiviso. In particolare, la detrazione e il limite di spesa sono raddoppiati nel caso in cui i fabbricati siano catastalmente autonomi. La normativa offre così un’importante opportunità per i proprietari che intendono effettuare interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Dettagli sulla risposta n°89 dell’agenzia delle entrate
Il caso analizzato dall’Agenzia riguarda un proprietario che possiede due edifici separati: uno classificato come categoria catastale B/5 e l’altro come categoria C/6 . Il contribuente ha avviato lavori di adeguamento per eliminare le barriere architettoniche, prevedendo la realizzazione di percorsi esterni e l’automazione degli impianti di apertura dei cancelli.
La comunicazione della Cila è stata presentata il 7 settembre 2023, mentre i lavori sono iniziati il mese successivo. La detrazione fiscale relativa al superamento delle barriere architettoniche è regolata dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio , successivamente modificato dal Dl n. 212/2023.
È importante notare che gli interventi ammessi al bonus non devono necessariamente riguardare solo edifici abitativi; possono includere anche strutture commerciali o pubbliche purché rispettino i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del giugno ’89.
Spese ammesse al bonus del 75%
L’agevolazione fiscale si applica alle spese sostenute tra il primo gennaio 2022 e il trentuno dicembre 2025 ed è destinata a interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in immobili già esistenti. Tra le spese coperte ci sono quelle relative alla creazione di percorsi esterni e all’automazione degli impianti di apertura dei cancellini.
Inoltre, la detrazione include anche costriuti legati allo smaltimento degli impianti sostituiti. Tuttavia, ci sono limiti specifici sulle somme ammissibili alla detrazione:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti.
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici composti da due a otto unità.
- 30mila euro moltiplicati per ogni unità immobiliare in complessi con più di otto unità.
Dal trentuno dicembre duemilaventitre è entrata in vigore una modifica significativa della normativa riguardante la tipologia d’interventi ammessi al bonus; ora limitata principalmente ad ascensori e rampe d’accesso.
Limite di spesa raddoppiato grazie alla vecchia normativa
Nel caso specifico analizzato dall’Agenzia delle Entrate si applicano ancora le regole precedenti alle modifiche introdotte dal Dl n. 212/2023 poiché la comunicazione di avvio dei lavori risale prima della data limite fissata dalla nuova legge. Questo significa che gli interventi in corso beneficiano ancora della precedente disciplina più favorevole rispetto agli attuali requisiti restrittivi.
Per calcolare correttamente il limite massimo spendibile ai fini della detrazione fiscale al settantaquattro percento, l’Agenzia ha stabilito che essendo presenti due fabbricati distinti e catastalmente autonomi ma con accesso comune carrabile e pedonale, ciascun edificio può godere separatamente dell’ammontare previsto dalla norma vigente fino a quel momento.
Di conseguenza, nel caso concreto, si arriva ad un totale massimo spendibile pari a centomila euro: cinquantamila euro per l’edificio B/5 ed altrettanti cinquantamila euro per quello C/6.
Questa interpretazione evidenzia come sia possibile massimizzare i benefici fiscali disponibili attraverso una corretta pianificazione degli interventi in ambito edilizio.